CSEN - RETE NAZIONALE TERZO SETTORE


MODALITA' OPERATIVE

Una volta affiliata la realtà dovrà produrre i seguenti dati/documenti (di cui una parte spesso la recupero dall'area riservata ma che non nascondo avrei grande piacere fosse studiato un modo affinché a noi della segreteria nazionale pervenga la pratica interamente completa con tutti i dati e documenti):

la pratica sarà da ritenersi completa  in presenza dei seguenti dati/documenti:

- Atto costitutivo;

- Statuto aggiornato;

- Indirizzo PEC;

- Numero dei soci;

- Dati dei membri del direttivo (nome, cognome, data e luogo di nascita, c.f.) e data di ultima nomina;

- Numero dei lavoratori (solo soggetti assunti con contratto) e volontari (almeno 1);

- IBAN (qualora all'associazione interessasse chiedere il 5x1000);

- Certificato di affiliazione; 

- Ultimi due rendiconti con verbali di approvazione;

- Mandato di iscrizione al RUNTS (allegato in calce).

 

Nell'ipotesi in cui invece l'associazione sia già iscritta al RUNTS sarà sufficiente venga inviato il mandato di variazione (allegato) unitamente al certificato di affiliazione. 

 

CSEN, in qualità di RETE ASSOCIATIVA NAZIONALE, effettua,  a favore delle affiliate le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati. Tali controlli, plasmati sulle disposizioni previste per le cooperative, sono finalizzati ad accertare: a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione al RUNTS; b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; c) l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al RUNTS. Viene, tuttavia, richiesto alle Reti associative che vogliano svolgere tale ultimo compito di essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con Decreto di cui all’art. 96 del Codice, affinché sia garantito un efficace espletamento delle attività di controllo.

 

c) Ha predisposto atti costitutivi o statuti standard tipizzati per i propri associati,  approvati con DMLPS per i propri associati . In questi casi i tempi per l’iscrizione al RUNTS, sempre verificata la regolarità formale della documentazione, sono dimezzati (30 gg. e non 60 gg). 

d) Deposito dei Bilanci degli ETS aderenti al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

e) Ha Attivato un apposito Registro dei Volontari utilizzabile anche dagli ETS facenti parte della rete associativa

 

f) Ha Stipulato polizze assicurative collettive o numeriche per i Volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi a causa dell’esercizio dell’attività. Tali Assicurazioni possono essere utilizzate anche dagli ETS, facenti parte della stessa Rete CSEN, iscritti al RUNTS che si avvalgano di volontari (articolo 17 D.L.vo 117/2017), siano essi occasionali o non occasionali e sono legate all'iscrizione nel Registro dei Volontari. Tali polizze, di carattere collettivo,  decorrono dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione al registro dei volontari (parimenti, in caso di cancellazione dall’apposito registro, la garanzia perde efficacia dalle ore 24:00 del giorno di cessazione dell’attività o cancellazione) e permettono un enorme risparmio in termini di spesa rispetto alla stipula di polizze singole.


Modulistica

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DOMANDA AFFILIAZIONE CSEN da parte di ETS
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MANDATO ISCRIZIONE AL RUNTS
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MANDATO VARIAZIONE RUNTS
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Cenni sul Codice del Terzo Settore - D.Lgs 117/2017


IL RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti. Il Registro ha sostituito i precedenti registri delle APS e delle ODV previsti dalle precedenti normative di settore (L. 266/1991, L. 383/2000) e a regime sostituirà anche l'anagrafe delle Onlus. Il RUNTS è attivo dal 23 novembre 2021 (la data è stata individuata con il Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021; ne è stata data comunicazione sulla G.U. n. 269 dell'11 novembre 2021).

 

L’iscrizione al RUNTS consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche  di:

  1. Organizzazione di Volontariato (ODV),
  2. Associazione di Promozione sociale (APS),
  3. Ente Filantropico,
  4. Rete Associativa;
  5. Impresa Sociale (anche Cooperativa Sociale)
  6. Società di mutuo soccorso,
  7. Altri ETS (Nella categoria altri enti del terzo settore confluiscono tutte le fattispecie non previste nei 6 punti precedenti ovvero le Associazioni, riconosciute o non riconosciute, di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel RUNTS.

L'iscrizione stessa consente di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o  di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni; nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica.

Non possono utilizzare la denominazione di ETS o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS. 

L'art. 91 comma 3  del CTS, ha previsto che chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ETS, di APS o di ODV oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 €. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità. Le sanzioni sopra menzionate sono irrogate dall'Ufficio del RUNTS e le somme dovute a titolo di sanzioni previste sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definirsi con decreto del MEF, di concerto con il MLPS.

Il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni. Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati.

 

 

 

  • Per gli enti già iscritti ai registri ODV e APS: A partire dal 23 novembre 2021 le amministrazioni che gestivano i registri ODV e APS hanno iniziato a trasferire sul sistema informativo del RUNTS i dati degli enti già iscritti (cd. "enti in trasmigrazione"). Conclusa tale attività preliminare, gli uffici RUNTS hanno iniziato la verifica di ciascun ente in trasmigrazione, eventualmente richiedendo informazioni e documenti aggiuntivi. Al termine del procedimento di verifica in caso di esito favorevole (o alla scadenza dei termini procedimentali previsti) gli enti sono stati iscritti nel Runts, eventualmente anche in una sezione diversa da quella originaria. In caso di esito non favorevole l'iscrizione è stata negata.
  • L'iscrizione per decorrenza termini delle ODV e delle APS in trasmigrazione: Dal 7 novembre 2022, molte ODV/APS coinvolte nel processo di trasmigrazione ex art. 54 del Codice del Terzo Settore sono state iscritte al RUNTS per decorrenza termini.
  • Gli enti iscritti all'Anagrafe delle ONLUS  compresi nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 34 del D.M. 106/2020 e consultabile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cs-28-marzo-2022 possono richiedere l'iscrizione al Runts, individuando una specifica sezione nell'istanza di iscrizione. Avranno tempo fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione UE dei provvedimenti fiscali previsti dal Codice del Terzo settore.
  • Gli Enti iscritti alla sezione imprese sociali del Registro delle Imprese (RI): Per questi enti (imprese sociali, comprese le cooperative sociali; società di mutuo soccorso) l'iscrizione nella sezione "imprese sociali" del  RI soddisfa il requisito dell'iscrizione al RUNTS. A partire dal 21 marzo 2022 gli enti iscritti nella sezione "imprese sociali" del RI sono stati inseriti d'ufficio nell'elenco degli enti iscritti al Runts. 
  • Gli enti non iscritti ai precedenti registri:  A partire dal 24 novembre 2021 hanno potuto richiedere l'iscrizione nel RUNTS attraverso il portale dedicato.

Come iscriversi al RUNTS

Il portale mediante il quale si deve presentare l'istanza di iscrizione al RUNTS è raggiungibile cliccando sul "banner" nella homepage del Ministero o tramite l'indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/. Sulla pagina è disponibile l'apposito manuale utente (accertarsi di utilizzare sempre la versione aggiornata presente sul sito).

Al di fuori dei casi di cui all'articolo 22 del Codice (enti dotati di personalità giuridica o che intendano acquisirla attraverso l'iscrizione al RUNTS) per i quali, a meno di casi eccezionali si presuppone l'intervento del notaio, l'istanza di iscrizione  è presentata dal rappresentante legale dell'ente o dal rappresentante della rete associativa cui l'ente aderisce. 

Le reti associative sono esclusivamente quelle iscritte nella omonima sezione del Registro - CSEN é DIVENUTA RETE ASSOCIATIVA NAZIONALE DEL TERZO SETTORE.

 

In caso di presentazione della domanda di iscrizione (art. 47 del Codice, art. 8 e ss. d.m. 106/2020), l'ufficio del Runts competente entro 60 giorni può iscrivere l'ente, rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato, invitare l'ente a completare o rettificare la domanda o integrare la documentazione. Se l'ente aderisce ad una rete associativa e utilizza un modello standard di statuto predisposto dalla rete e approvato dal Ministero, i tempi procedimentali possono essere dimezzati (art. 47, comma 5 CTS).


Le Attività di Interesse Generale

L’articolo 5 del CTS statuisce che gli ETS, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale  per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività previste al comma 1 dello stesso articolo 5.

Attività di interesse generale:

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b. interventi e prestazioni sanitarie;

c. prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14/02/2001, pubblicato nella GU n. 129 del 6/06/2001, e successive modificazioni;

d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss mm;

g. formazione universitaria e post-universitaria;

h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della L. 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m. servizi strumentali ad ETS resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da ETS;

n. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p. servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del D.L.vo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) , della L. 6 giugno 2016, n. 106;

q. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s. agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 

v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x. cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

 

z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.)

 


Le Associazioni di Promozione Sociale (APS)

L’articolo 35 del CTS definisce le Associazioni di Promozione Sociale (APS) come ETS costituiti in forma di associazione, riconosciuta  o  non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o  a tre APS per lo svolgimento  in  favore dei propri associati, di loro familiari o di  terzi  di  una  o  più attività di interesse generale, di cui  all'articolo  5,  avvalendosi  in  modo  prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

 


Le Reti Associative (CSEN é RETE ASSOCIATIVA NAZIONALE)

L’art. 41 del CTS disciplina le Reti Associative prevedendo che queste ultime siano costituite nella forma di associazione, riconosciuta o meno e che soddisfino un parametro dimensionale che si atteggia diversamente nell’ipotesi in cui la Rete stessa possa qualificarsi come nazionale. Infatti, per essere qualificata come Rete associativa, ai sensi dell’articolo 41 del CTS devono associare, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome; esse svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Ai sensi del comma 3, del sopra menzionato articolo 41, sono Reti associative nazionali le reti associative di cui sopra che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 ETS o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

CSEN é RETE ASSOCIATIVA NAZIONALE

Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati. Tali controlli, plasmati sulle disposizioni previste per le cooperative, sono finalizzati ad accertare: a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione al RUNTS; b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; c) l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al RUNTS. Viene, tuttavia, richiesto alle Reti associative che vogliano svolgere tale ultimo compito di essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con Decreto di cui all’art. 96 del Codice, affinché sia garantito un efficace espletamento delle attività di controllo.

 

c) Una funzione specifica consiste nella predisposizione di atti costitutivi o statuti per i loro associati, redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da Reti associative ed approvati con DMLPS per i propri associati . In questi casi i tempi per l’iscrizione al RUNTS, sempre verificata la regolarità formale della documentazione, sono dimezzati (30 gg. e non 60 gg). 

d) Deposito dei Bilanci degli ETS aderenti al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

e) Costituzione del Registro dei Volontari utilizzabile anche dagli ETS facenti parte della rete associativa

f) Stipulare polizze assicurative collettive o numeriche per i Volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi a causa dell’esercizio dell’attività . anche appartenenti. Tali Assicurazioni possono essere utilizzate anche dagli ETS, facenti parte della stessa Rete, iscritti al RUNTS che si avvalgano di volontari (articolo 17 D.L.vo 117/2017), siano essi occasionali o non occasionali e sono legate all'iscrizione nel Registro dei Volontari. Tali polizze, di carattere collettivo, in forza di un vincolo contrattuale unico, determinano una pluralità di rapporti assicurativi nei confronti di una collettività di soggetti-assicurati siano essi volontari, occasionali e non, e decorrono dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione al registro dei volontari (parimenti, in caso di cancellazione dall’apposito registro, la garanzia perde efficacia dalle ore 24:00 del giorno di cessazione dell’attività o cancellazione) .


Il Registro dei Volontari

Il Codice del Terzo Settore ha espressamente previsto, in capo a tutti gli ETS che si avvalgono di volontari non occasionali, l’obbligo di iscriverli in un apposito registro. Tale registro è previsto dall’articolo 17 comma 1 dello stesso CTS; in esso devono essere iscritti tutti i volontari non occasionali che svolgono attività negli ETS. Il registro è obbligatorio per tutte le tipologie di ETS ed è legato al sistema di assicurazione dei volontari introdotto dalla riforma. La normativa sul registro dei volontari  è entrata in vigore il 3 agosto 2017 e si applica unicamente ai soggetti qualificabili come volontari non occasionali; solo questi ultimi devono essere iscritti nel registro e non anche i volontari occasionali. In questo senso, non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. 

Il volontario occasionale rimane privo di copertura assicurativa e non entra nel computo della proporzione tra volontari e lavoratori prevista per le ODV e le APS. Le disposizioni del codice concernenti il volontariato non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Nella nota n. 7180 del 28 maggio 2021, il MLPS ha ribadito che il registro deve prevedere l’obbligatoria vidimazione, la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina e l’apposizione della dichiarazione da parte dell’autorità che procede a bollare le pagine, circa il numero complessivo delle stesse. Ai fini pratici, la vidimazione del Registro potrà avvenire da parte dei seguenti soggetti: Notaio (con relativi costi a carico del richiedente) - Segretario comunale e sarà volta a garantire la veridicità del documento e prevenirne una alternazione dei contenuti (ad esempio sopprimendo o inserendo delle pagine).      


L'assicurazione Obbligatoria dei Volontari

La riforma del Terzo settore estende a tutti gli ETS che si avvalgono di volontari (occasionali o non occasionali) l’obbligo di assicurazione in precedenza previsto soltanto per le ODV. Pertanto, gli ETS che si avvalgono di volontari devono stipulare  a loro protezione un’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché un’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. La normativa concernente l’obbligo di assicurazione dei volontari per gli ETS è entrata in vigore il 3 agosto 2017 e l’obbligo di assicurazione grava nei confronti degli ETS che si avvalgono di volontari. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. Come visto in precedenza, gli ETS che si avvalgono di volontari devono iscrivere in un registro i volontari non occasionali, mentre l’obbligo di assicurazione riguarda tutti i volontari, sia quelli occasionali che quelli non occasionali. Nel caso delle convenzioni stipulate dalle ODV e dalle APS con le amministrazioni pubbliche , la copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione stessa, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica. L’individuazione dei meccanismi assicurativi in questione e la relativa disciplina dei controlli è stata demandata, dall’articolo 18, comma 2, CTS a un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il MLPS, decreto al quale è stata demandata altresì l’individuazione di meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, nonché la disciplina dei relativi controlli. Il D.M. 06.10.2021, emanato dal MISE di concerto col MLPS attua detta previsione. In particolare, è fatto obbligo, per tutti gli ETS iscritti al RUNTS che si avvalgano di volontari (articolo 17 D.L.vo 117/2017), siano essi occasionali o non occasionali, di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi a causa dell’esercizio dell’attività . Le polizze assicurative possono essere stipulate dagli ETS, anche per il tramite delle reti associative di appartenenza, e possono essere collettive o numeriche . Tali polizze, di carattere collettivo, in forza di un vincolo contrattuale unico, determinano una pluralità di rapporti assicurativi nei confronti di una collettività di soggetti-assicurati siano essi volontari, occasionali e non, e decorrono dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione al registro dei volontari (parimenti, in caso di cancellazione dall’apposito registro, la garanzia perde efficacia dalle ore 24:00 del giorno di cessazione dell’attività o cancellazione) . A tal fine, infatti, l’articolo 3 del D.M. all’oggetto prevede l’obbligo per gli ETS che si avvalgano di volontari non occasionali, di predisporre e di garantire la tenuta dell’apposito registro dei Volontari non occasionali, distinto rispetto al libro degli associati. Viene ribadito che, al fine di garantirne l'operatività, il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. 

Gli enti medesimi possono istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

Quindi, ad esempio, le APS (anche le ASD che siano anche APS e che siano iscritte al RUNTS) dovranno tenere due registri: l’uno per gli associati (che potrebbero anche non svolgere attività di volontariato) e l’altro per i volontari (che potrebbero essere anche non associati) . 


Il Riconoscimento della Personalità Giuridica

L’acquisizione della personalità giuridica è una caratteristica facoltativa dell’ente. Per un’associazione, acquisire la personalità giuridica significa fornire garanzie e certezza del diritto ai terzi. Significa inoltre poter usufruire di un regime di responsabilità limitata nei confronti dei creditori: in altre parole, per gli eventuali debiti o obbligazioni di natura civilistica contratti dall’ente risponderà solamente quest’ultimo con il proprio patrimonio e non anche i singoli associati con il loro patrimonio personale. Tale limitazione della responsabilità non sussiste, invece, nelle associazioni non riconosciute, dove delle obbligazioni contratte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente. 

Le fondazioni sono sempre dotate di personalità giuridica, non potendo esistere fondazioni non riconosciute.

Il riconoscimento della personalità giuridica per le associazioni e le fondazioni è ancora oggi disciplinato in generale dal D.P.R. n. 361 del 2000 , il quale prevede l’iscrizione negli appositi registri tenuti dalle prefetture o dalle Regioni/Province autonome competenti.

Il CTS ha previsto una specifica modalità di acquisto della personalità giuridica per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore, mediante l’iscrizione nel RUNTS. Per l’attribuzione della personalità giuridica è necessario che l’ente abbia un patrimonio minimo (previsto dal comma 4 dell’articolo 22) di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni. Il patrimonio può essere costituito anche da beni diversi dal denaro: in questo caso, affinché tali beni concorrano alla formazione del patrimonio minimo, è necessario che il loro valore risulti da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

La procedura per l’acquisto della personalità giuridica per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore, in deroga al DPR 10 febbraio 2000, n. 361, prevista dall’articolo 22 comma 2 del CTS, mediante l’iscrizione nel RUNTS, è la seguente:

 Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo dell’associazione o fondazione di Terzo settore, o il testamento con il quale si dispone la costituzione di quest’ultima, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, incluso il rispetto delle norme specifiche del Terzo settore, e il patrimonio minimo, di cui al comma 4, necessario per acquisire la personalità giuridica;

 All’esito di questi controlli, il notaio deposita l’atto costitutivo ed i relativi allegati presso l’ufficio competente del RUNTS con contestuale richiesta di iscrizione dell’ente;

 L’ufficio del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel registro stesso, dove è specificato il possesso della personalità giuridica.

 Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, entro 30 giorni ne dà comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell’ente. Questi ultimi, o in mancanza ciascun associato, entro 30 giorni dalla comunicazione possono domandare direttamente all’ufficio competente di disporre comunque l’iscrizione nel RUNTS. Se quest’ultimo non dà alcuna comunicazione (non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all’iscrizione) nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta si intende negata. Dell’avvenuta iscrizione al RUNTS, nonché dell’eventuale successiva cancellazione, entro 15 giorni è data comunicazione, da parte dell’ufficio RUNTS competente (o ufficio provinciale, nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano), alla prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

 Quando, a causa di perdite, il patrimonio minimo diminuisce di oltre un terzo, l’organo di amministrazione (o, in caso di sua inerzia, l’organo di controllo eventualmente nominato) deve (ai sensi del comma 5 dell’articolo 22) nel caso di un’associazione, convocare l’assemblea per deliberare oppure, nel caso di una fondazione, deliberare direttamente la ricostituzione del patrimonio minimo. Se questo non fosse possibile, si dovrà valutare la trasformazione, oppure la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

 Le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto devono, ai sensi del comma 6 dell’articolo 22 del CTS, risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel RUNTS, secondo le stesse modalità previste per l’iscrizione dell’ente.

 Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell’ente risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio .

Solo gli ETS con personalità giuridica possono costituire patrimoni destinati a uno specifico affare.

Le associazioni riconosciute e le fondazioni già in possesso della personalità giuridica, e quindi iscritte nei registri delle prefetture o delle Regioni/Province autonome, qualora siano iscritte al RUNTS, acquisteranno la personalità giuridica per effetto dell’iscrizione allo stesso RUNTS. L’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al DPR 361 del 2000 è sospesa finché è mantenuta l’iscrizione nel Registro all’oggetto. Non è invece chiaro cosa succederà alla personalità giuridica acquisita dagli ETS di nuova costituzione tramite l’iscrizione al RUNTS, qualora essi dovessero fuoriuscire dal registro unico (ad esempio tramite la procedura di cancellazione) ma continuare ad operare sulla base del codice civile. La normativa in materia di acquisizione della personalità giuridica, per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore, mediante l’iscrizione nel RUNTS, è entrata in vigore il 3 agosto 2017, ma le disposizioni relative all’acquisizione della personalità giuridica sono applicabili solo dal momento in cui il RUNTS è divenuto operativo . Prima della data di operatività del RUNTS, hanno continuato ad applicarsi le norme previgenti, cioè quelle generali sull’acquisizione della personalità giuridica.


Il Bilancio degli ETS

L’articolo 13 del D.L.vo 117/2017 disciplina per gli ETS la redazione del bilancio di esercizio in maniera differenziata in relazione alla dimensione economica dell’ente, e prevede comunque per tutti gli ETS l’obbligo di depositare presso il RUNTS, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio (nella forma del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa) e i rendiconti delle eventuali raccolte pubbliche di fondi svolte nell’esercizio precedente.

Sono inoltre stati previsti per la prima volta dei modelli di bilancio obbligatori per tutti gli ETS (redatti, ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 CTS, in conformità alla modulistica definita sulla base del decreto del MLPS, n. 39 del 5 marzo 2020). Ai sensi del comma 2 del sopramenzionato articolo 13 del CTS:

  • il bilancio degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa (art. 13 co. 2 CTS).
  • Invece, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 1, gli ETS con entrate pari o superiori a 220.000 euro hanno l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ulteriore obbligo, imposto agli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 € annui è quello di pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa (di cui all'articolo 41) cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Relativamente ai beneficiari del riparto del contributo del 5 per mille, questi sono soggetti a obblighi particolari di rendicontazione e trasparenza:

• Entro 1 anno dalla ricezione delle somme, essi devono redigere un rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dalla quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite;

• Gli enti che hanno percepito una somma pari o superiore a 20.000 euro dovranno trasmettere il rendiconto all’amministrazione erogatrice entro i successivi 30 giorni;

• Entro 30 giorni dal termine di redazione del rendiconto, devono pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto;

• Entro 7 giorni dalla pubblicazione devono darne comunicazione all’amministrazione erogatrice. In caso di violazione, l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad adempiere entro 30 giorni e in caso di inerzia dispone una sanzione amministrativa pari al 25% del contributo percepito.

 

Con decreto del MLPS, n. 39 del 5 MARZO 2020 (Pubblicato in G.U. n. 102 del 18 aprile 2020), si è adottata la MODULISTICA per la redazione del bilancio degli ETS.

Al decreto sono ALLEGATI i MODELLI che dovranno essere utilizzati ai fini della redazione del bilancio di esercizio:

A. il modello A stato patrimoniale,

B. il modello B rendiconto gestionale,

C. il modello C relazione di missione,

D. il modello D rendiconto di cassa.

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MODELLO A - STATO PATRIMONIALE
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MODELLO B - RENDICONTO GESTIONALE
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MODELLO C - RELAZIONI DI MISSIONE
MOD._C_RELAZIONE_DI_MISSIONE_-_SCHEMI_DI
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MODELLO D - RENDICONTO PER CASSA
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