Corsi di formazione per istruttori - Normative


BREVETTI LEGALMENTE VALIDI

Quando un brevetto e legalmente valido? In caso di contenzioso in tribunale, quando si puo legittimamente affermare che si era abilitati a svolgere determinate mansioni in forza di un titolo riconosciuto?

La R.L. n. 61 del 01/10/2002 art.8-3° comma, sancisce che nelle palestre, nelle sale ginniche, e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina. Precisando che si intende istruttore qualificato per disciplina solo quelli in possesso di brevetti rilasciati dalla Regione, o dalle Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
In ogni caso sono ritenuti validi anche i titoli rilasciati dagli Enti pubblici o eventuali titoli accademici, come la laurea in Scienze motorie ma in tal caso sono da considerarsi professionisti.

Ovviamente i suddetti brevetti per avere validita legale devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e NON IN MODO INDIRETTO.

Pertanto si ribadisce che un'associazione sportiva (federazione privata) che in Italia rilascia direttamente attestati, brevetti, o titoli fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo associazionistico che ha valore esclusivamente nel proprio ambito ma che non fornira' nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale, tranne nel caso che; una associazione sportiva Italiana che ha stipulato una convenzione nazionale con un Ente o Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. faccia rilasciare i relativi attestati.

PERTANTO FACENDO UN ESEMPIO: un diploma emesso ad es. dalla F.I.N.M.H. (una qualunque delle federazioni non riconosciute dal CONI ma semplicemente affiliate ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) non fornira' nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale; per avere valenza il diploma stesso dovrebbe essere rilasciato DIRETTAMENTE dall'Ente di Promozione Sportiva con il quale la federazione privata in questione è affiliata, non basta il brevetto rilasciato dalla stessa federazione seppur riporta il logo dell'ente con il quale è affiliato

PER VEDERE QUALI FEDERAZIONI o ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA siano riconosciuti dal CONI collegatevi al sito www.coni.it

FACCIAMO ATTENZIONE QUINDI ALLA DISINFORMAZIONE


L.R. LOMBARDIA 8 ottobre 2002, n. 26 (“Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia”)
Nell’art. 8, dedicato alla tutela della salute dei praticanti, si prevede che nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico i corsi devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato (diploma ISEF/laurea in Scienze Motorie, ovvero diploma o laurea equipollenti conseguiti all’estero) o di un istruttore specifico di disciplina (abilitazione rilasciata dalla federazione competente, riconosciuta o affiliata al Coni, nonché dalle scuole regionali dello
sport del Coni e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni).


L.R. ABRUZZO 7 marzo 2000, n. 20 (“Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva”)
L’art. 11 individua, in particolare, le qualifiche professionali degli istruttori nello “sport di base”: “Sono considerati istruttori qualificati, nel seguente ordine prioritario:
a) i titolari di Diploma rilasciato dall'ISEF o di Diploma di Laurea in Scienze motorie;
b) coloro che hanno prestato, alla data in entrata in vigore della presente legge, attività documentata di istruttore come disciplinato da:
I. Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;

II. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.


L.R. LAZIO 20 giugno 2002, n. 15 (“Testo Unico in materia di sport”)
L’art. 34 prevede che con regolamento siano determinati i requisiti per l’apertura e la
gestione di impianti e di palestre per l’esercizio delle attività motorie e sportive; i
requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza; le caratteristiche dei servizi; il livello
di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti; le modalità di tutela
sanitaria degli utenti; le sanzioni amministrative. Il regolamento deve comunque
prevedere
-l’utilizzazione e la presenza costante di un istruttore diplomato ISEF o laureato IUSM, o in possesso di titoli analoghi o equipollenti conseguiti nell’ambito dell’Unione europea, responsabile delle attività, con funzioni di direttore tecnico;
-l’utilizzazione e la presenza costante, con riferimento alle discipline che vengono praticate, di tecnici ed istruttori in possesso di titolo idoneo riconosciuto dalle competenti federazioni, o enti di promozione sportiva oppure di personale tecnico che abbia superato gli esami finali di un corso di formazione professionale per istruttori indetto secondo la presente legge.


Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 (cosiddetto decreto Melandri di riordino dello sport) 

Tale decreto assegna al C.O.N.I., a norma dell'art.11 della Legge 15 marzo 1997 n.59, "l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale" e la "promozione della massima diffusione della pratica sportiva nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616"Lo Statuto del C.O.N.I., regolarmente approvato dal Ministero vigilante, detta, all'art.2 le funzioni di disciplina e regolazione ed all'art.26 l'ordinamento degli Enti di promozione Sportiva. In particolare poi, per gli Enti di Promozione Sportiva, la legittimazione della formazione dei tecnici, istruttori ed atre figure similari di operatori sportivi deriva dalle previsioni dell'art.2 del Regolamento "per il riconoscimento ed i rapporti C.O.N.I. - Enti di promozione Sportiva", approvato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. il 01/08/2001.Competenze delle RegioniFerme restando le competenze nazionali del C.O.N.I.(e quindi delle federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva), le funzioni in materia di sport sono state, nel tempo ed in parte, con diversi provvedimenti, attribuite alle Regioni (legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; Legge 59/97, art.7; Dlg 31/03/98 n.112) fino ad arrivare alle recenti modifiche dell'art.117 della Costituzione, per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è "a legislazione concorrente" tra Stato e Regioni.Sono pertanto riconosciuti come"Istruttori, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori sportivi"i soggetti in possesso, alternativamente, di:- Diploma di Laurea in Scienze Motorie- Diploma I.S.E.F.- Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dallefederazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.Pertanto gli Istruttori e Tecnici sportivi con i titoli suddetti possono legittimamente operare in Italia fornendo le loro prestazioni tecnico-operative ai vari Utenti.


Art. 18 Legge Regionale Calabria

(Tutela dei praticanti le attività sportive)

Nelle palestre e nelle strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie dietro pagamento di corrispettivo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, le attività sportive devono essere svolte con la presenza costante di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina, con abilitazione in corso di validità. Vi ricordo che istruttore qualificato si in...tende quelli RILASCIATI DA:
-FEDERAZIONI RICONOSCIUTE DAL CONI
-ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICNOSCIUTI DAL CONI (che abbiano l'albo di qel determinato settore sportivo)
-NON SONO PREVISTE PSEUDO FEDERAZIONI che non sono riconosciute dal CONI ma che sono semplici ASD affiliate ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.


Responsabilità civile e penale Istruttori e Tecnici

vediamo pure gli aspetti giuridici della responsabilità dell'Istruttore (N.B. tutto ciò vale solo e soltanto nel caso in cui l'istruttore sia in possesso di IDONEA CERTIFICAZIONE, in base a quanto riportato precedentemente)

1. Da un punto di vista penalistico (tralasciando di affrontare, ovviamente, il profilo del dolo, e cioè dell'evento intenzionalmente causato) la norma cardine appare essere l'art.. 43, IV comma, c.p., secondo cui il delitto "è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza, o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".
2. Per ciò che attiene al profilo dell'inosservanza della legge, viene alla luce il problema della "certificazione" dello stato di salute di colui che esercita attività motoria.
L'opinione dominante afferma che il sistema instaurato dall'art. 1 del D.M. 18.2.1982
(nell'interpretazione ribadita dalla circolare ministeriale n. 7 del 31.1.1983) qualifica l'attività sportiva come attività di tipo agonistico o meno, in base a come è considerata la stessa attività dalla federazione competente (FEDERAZIONE del CONI).
Di conseguenza, il relativo giudizio di idoneità sportiva (nel caso degli atleti agonisti) dovrebbe essere rilasciato solo da parte di una struttura specializzata in medicina sportiva, secondo le modalità indicate dalle singole normative regionali.
Per quanto riguarda invece la semplice pratica in palestra che non abbia uno sbocco nell'agonismo, porta a far ritenere sufficiente, ai fini dell'esercizio dell'attività motoria in palestra, il semplice certificato di idoneità sportiva rilasciato dal medico di base.
L'art. 1 del D.M. cit, in tema di norme per la tutela sanitaria dell'attività agonistica, demanda alle singole federazioni la "decisione" sulle caratteristiche di agonismo delle attività.
In altri termini, il D.M. citato è finalizzato alla tutela sanitaria preventiva della salute dei cittadini, con la conseguenza di prevedere un sistema di controlli rigoroso per le attività che le singole federazioni ritengono particolarmente "gravose" per chi le esercita.
Come peraltro è stato notato, nel D.M. 19.2.1982 non sono previste sanzioni nei confronti dei trasgressori, con la conseguenza di far scattare i controlli (e le conseguenza giuridiche) solo dopo che si è verificato un incidente.
3. Sotto il profilo della responsabilità dell'istruttore rileva altresì l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e di pronto soccorso.
E' appena il caso di notare che dalla tempestività del soccorso dipende la possibilità di ottenere, per l'infortunato, la restitutio in integrum.
Anche questa materia presenta peraltro taluni punti di incertezza.
La liceità dell'operato sopra descritto potrebbe essere comunque dimostrata invocando l'art 54 c.p. sullo stato di necessità.
4. Dal punto di vista civilistico, rilevano sia il sistema della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., sia le norme degli artt. 1218 e 1228 c.c. in tema di responsabilità contrattuale. A tale proposito valgano le seguenti riflessioni.
a) La dottrina è orientata a ritenere che gli istruttori e i maestri di sport possono essere equiparati a coloro che insegnano un mestiere o un'arte.
Essi pertanto sono responsabili ex art. 2048 c.c. del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
E' il caso di danni cagionati dagli allievi ad altri allievi o a terzi nel corso di un allenamento (es. nel caso dele arti marziali).
b) L'istruttore e la società sportiva potranno essere chiamati a rispondere a titolo
di responsabilità contrattuale ex art. 1218 e 1228 c.c.
Secondo l'art. 1218 c.c. "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile " e tale responsabilità, ex art. 1128 c.c., si estende ai fatti degli ausiliari.
Gli istruttori, dunque, sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
In altri termini, non è sufficiente la prova negativa della mancanza di colpa occorrendo la prova positiva di aver adottato tutte le cautele e le precauzioni necessario perché il fatto non si verifichi.



Responsabilità del Gestore dell'Impianto Sportivo

Si tratta di un tema che sta particolarmente a cuore a tutti gli operatori del settore: dal
gestore e/o proprietario di un impianto sportivo, all’istruttore, all’assistente ai bagnanti ecc..
Effettivamente, come abbiamo già messo in evidenza, in ogni caso in cui, malauguratamente, si verifichi un sinistro in un impianto, tutti gli operatori di tale impianto potrebbero essere coinvolti dalla relativa responsabilità civile o, addirittura, penale. A conferma di ciò, segnaliamo due sentenze del Tribunale di Genova.

La prima sentenza è la n. 905 del 10.3.2003 di cui riportiamo alcune massime:
“Per le lesioni subite da un alunno durante l’ora di educazione fisica, deve riconoscersi la
responsabilità dell’insegnante (ISTRUTTORE), laddove egli stesso abbia predisposto gli strumenti ginnici utilizzati nel corso dell’esercizio e non siano state adottate le opportune cautele per evitare il verificarsi di una situazione pericolosa (nella specie l’alunno doveva superare correndo due materassi di gomma piuma di considerevole spessore che, a causa del precedente passaggio dei compagni, si erano distaccati, creando una pericolosa intercapedine)”.

“Il Ministero dell’Istruzione deve rispondere dei danni cagionati dall’operato del proprio
personale docente”.

“Per le lesioni subite durante lo svolgimento della lezione di educazione fisica svoltasi presso la palestra di proprietà del Comune (GESTORE DELL'IMPIANTO) non può ravvisarsi la responsabilità di quest’ultimo, se è accertato che l’evento dannoso non è stato causato da carente o difettosa manutenzione della struttura”.

Avuto a riguardo alla prima delle massime riportate, tale sentenza riconosce la responsabilità dell’insegnante sulla base di un principio che ben potrebbe essere applicato anche all’istruttore in relazione ad un sinistro eventualmente verificatosi durante una lezione del suo corso: si tratta del principio secondo cui sussiste la colpa dell’insegnante e, quindi, la sua responsabilità, per non aver adottato “le opportune cautele per evitare il verificarsi di una situazione pericolosa” nella predisposizione degli strumenti necessari per l’esercizio dell’attività sportiva.
Evidentemente non è mera retorica l’affermare che l’insegnante e/o l’istruttore non debba mai lasciarsi andare ad atteggiamenti superficiali, perdendo la concentrazione sulle potenzialità dannose di ogni singolo esercizio sportivo (non v’è dubbio che il mestiere dell’istruttore non è un mestiere semplice).

La seconda sentenza interessa maggiormente la categoria dei gestori e/o proprietari di impianti sportivi la cui responsabilità civile è stata ravvisata in ragione della colpa consistente dell’aver, perlomeno, tollerato la presenza di un elemento strutturale pericoloso sussistente nell’impianto:
“Poiché l’insidia nel campo da gioco è riferibile alla condotta dei responsabili della struttura di gioco che hanno progettato o almeno tollerato l’installazione di ricoperture sintetiche intervallate da un solco e predisposto una rampa inclinata immediatamente a ridosso dell’area di gioco, non si versa in tale caso nell’ipotesi della responsabilità oggettiva ex art. 2051, c.c.. Al contrario, si versa nell’ipotesi di colpa concreta, pur se non imputabile ad un soggetto compiutamente identificato ma comunque legato alla società sportiva convenuta, che è tenuta al risarcimento del danno (nel caso in oggetto l’attore durante una partita di calcio a livello amatoriale aveva subito lesioni con postumi invalidanti permanenti a seguito della caduta a terra determinata dall’inciampo su una grata collocata appena fuori del campo e nascosta da un dislivello e dall’erba)”
(Trib. Genova, 12.5.2003, n. 1711).

Il gestore e/o proprietario dell’impianto, pertanto, oltre a dover esercitare un’attività di controllo sull’operato dei propri dipendenti, non potrà mai perdere di vista le potenzialità dannose della struttura che gestisce.