NORMATIVA VIGENTE

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MODULO DICHIESTA CERTIFICATO PRATICA SPORTIVA
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 SPORT E CERTIFICATI MEDICI

 

L’introduzione del Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 (c.d. Decreto Balduzzi) ha avviato una stretta sulla certificazione per l’attività sportiva, provando a dare un nuovo assetto all’intero panorama dei certificati medici.

 

Il  Decreto del Fare” (decreto legge del  21 giugno 2013, n. 69), all’ART. 42-bis. stabilisce che: 

“1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013. 2. Rimane l’obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l’elettrocardiogramma. Si precisa che in base: all'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 relativo all'art. 7 della legge n.189 del 8 novembre 2012 "è definita amatoriale l'attività ludico-motoria praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ... e non regolamentata da organismi sportivi."

 

Con Nota dell' 11 Settembre 2013, il Ministero della Salute ha chiarito che la soppressione dell'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria ha comportato anche la soppressione delle relative disposizioni, recate dal decreto 24 aprile 2013, contenute all'art.2, quindi eliminando la stessa definizione di “attività ludico motoria”. Rimane, invece, in vigore l'art. 3, che riguarda la definizione di attività sportiva non agonistica e la relativa certificazione ad eccezione del comma 3 del medesimo articolo, che prevedeva l'obbligo dell'effettuazione dell'elettrocardiogramma a riposo, almeno una volta nella vita e, ogni anno dopo I 60 anni.

 

Il decreto Lorenzin 8 agosto 2014 ha introdotto le linee guida in materia – cui rimandava lo stesso Decreto Balduzzi – cercando di chiarire alcune criticità interpretative dei testi precedenti. In particolare: 

1) il certificato ludico motorio è stato abolito, anche se viene raccomandata la visita; 

2) per quanto riguarda la tipologia di esami cui sottoporre lo sportivo, viene introdotto l’obbligo di avere effettuato un elettrocardiogramma a riposo almeno una volta nella vita (per quanti hanno compiuto i 60 anni, invece, viene imposto con cadenza annuale un elettrocardiogramma basale, imposizione estesa anche ai soggetti che presentano altri fattori di rischio cardiovascolare così come, indipendentemente dall’età, in caso di patologie croniche conclamate comportanti un aumentato rischio cardiovascolare). Il medico, anche all’occorrenza avvalendosi della consulenza di un medico dello sport o altro specialista, può decidere di avvalersi di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati.

 

La NOTA ESPLICATIVA del 16 giugno 2015  emanata, dal Ministro della Salute,  una recante "Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica" cerca di delineare con maggiore chiarezza il significato di "non agonista", limitatamente alla fattispecie di cui alla lett. b) del Decreto Balduzzi  (ai sensi della quale si intendono non agonisti "coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline associate (DSA), agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982"). Precedentemente all'emanazione della suddetta nota esplicativa, poichè l'interpretazione si focalizzava sullo svolgimento di attività organizzate dai soggetti affiliati, si propendeva per imporre la certificazione medica  ai frequentatori, a qualsiasi titolo, degli impianti sportivi. La nota esplicativa sembra invero aver ristretto l'obbligo della certificazione ai soli tesserati, identificando "coloro i quali svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle FSN, alle DSA, agli EPS riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982" con "le persone tesserate in Italia". 

Il Ministro della Salute, muovendo dalla constatazione della necessità di stabilire chi, fra i vari tesserati, dovesse sottoporsi alla visita per ottenere la certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, sul presupposto dello svolgimento di attività sportiva, demandò al CONI il compito di distinguere i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate, da coloro i quali svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico, dai tesserati, infine, che non svolgono alcuna attività sportiva, obbligando solo i primi ad effettuare la visita medica.

 

La CIRCOLARE CONI, in data 10 giugno 2016, Facendo riferimento alle note esplicative del 16 giugno 2015 e del 28 ottobre 2015 del Ministero della Salute finalizzate a “stabilire l’esistenza, o meno, dell’obbligo di certificazione sanitaria in relazione all’esercizio dell’attività sportiva non agonistica” che avevano stabilito a carico del Coni, l’elaborazione per le FSN, DSA ed EPS di “idonee indicazioni finalizzate a distinguere, nell’ambito di tali attività, le diverse tipologie di tesseramento”. 

I vari tipi di tesseramento sono:

a) tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;

b) tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;

c) tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.

Il Coni si è adeguato al disposto ministeriale con la circolare riportata, imponendo ai soggetti previsti di uniformare il proprio regime normativo in materia di certificazione sanitaria riferita all’attività sportiva specifica.

Così, per la categoria a) ovvero i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate, sussiste l’obbligo del certificato di idoneità non agonistico, così come individuato dall’art. 42 bis della L.98/2013, e dalle Linee Guida del Ministero della Salute del 8 agosto 2014 (Rientrano nella categoria “tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal Coni, da società o associazioni sportive affiliate alle FSN, DSA, EPS).

Invece, per la categoria b) ovvero i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico, non sono tenuti all’obbligo di certificazione sanitaria (tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco, tiro dinamico sportivo, discipline del biliardo sportivo, bocce eccetto volo di tiro veloce, bowling, bridge, dama, discipline dei giochi e sport tradizionali regolamentate dalla Figest, golf, discipline della pesca sportiva di superficie eccezione long custing e big game, discipline degli scacchi, disciplina del curling e dello stock sport). “Ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva”.

Infine, non sono sottoposti all’obbligo di alcuna certificazione sanitaria le persone fisiche appartenenti alla categoria c) ovvero i tesserati che siano stati dichiarate “non praticanti” dalle FSN, DSA, EPS, “anche per il tramite della società o associazione sportiva di affiliazione”.

La circolare del CONI ha quindi cercato di chiarire alcuni aspetti relativi alla certificazione medica per attività sportiva non agonistica, in attuazione di quanto disposto dal Ministero Salute con nota esplicativa del 16  giugno 2015 e successiva nota integrativa del 28 ottobre 2015. In linea con queste indicazioni, il CONI, con il parere favorevole e definitivo del Ministero della Salute, ha chiarito che l’obbligo di certificazione medica per la pratica di attività sportiva non agonistica è posto solo a carico dei soggetti “tesserati che svolgono attività sportive regolamentate”; ovvero a carico dei tesserati, che praticano attività sportiva non agonistica organizzata dal CONI, da società o associazioni affiliate a FSN,DSA,EPS, purchè non si tratti di attività caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare.

Attenzione, poiché siamo in presenza di una disposizione che comporta un’elencazione non esaustiva ma esemplificativa di attività sportive non sottoposte a  obblighi di certificazione sanitaria e ciò si presenta foriera di dubbi e perplessità anche alla luce del fatto che il CONI, nella stessa circolare, ha raccomandato ai tesserati esonerati dall’obbligo della certificazione per attività sportiva non agonistica, in quanto praticanti discipline caratterizzate dal ridotto impegno cardiovascolare, l’opportunità di un controllo medico prima dell’inizio dell’attività sportiva. Questo è un elemento che non deve essere trascurato – oltre che dai diretti interessati anche – dai gestori di impianti sportivi. Il mancato recepimento di un simile consiglio, “codificato” in una prescrizione normativa potrebbe essere fonte di responsabilità nella malaugurata ipotesi di un evento lesivo. È quindi raccomandabile un’attenta valutazione delle discipline non espressamente considerate “a ridotto impegno cardiovascolare”; la richiesta della certificazione, soprattutto nei casi dubbi, è fortemente auspicabile non solo per la tutela della salute dei praticanti ma anche come strumento di esonero da responsabilità per i dirigenti.

N.B. Anche se per un NON TESSERATO (a cui segue l'assenza di una copertura assicurativa) sembrerebbe escluso l'obbligo ex lege della certificazione medica, tale documento potrebbe rivelarsi utile sia per la tutela della salute degli utenti sia per l'esclusione della responsabilità del Presidente in caso di infortuni.

 

Infine il decreto del Ministro della salute Beatrice Lorenzin e del Ministro per lo sport Luca Lotti datato 28/02/2018 abolisce l'obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, per i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra. «Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra». 

Dunque, niente più certificati da zero a sei anni, tranne che per i “casi specifici indicati dal pediatra”. Ma quali sono questi “casi specifici”? Nel decreto non c’è un’indicazione chiara. È tutto rimandato alla valutazione del singolo specialista. Inoltre che cosa si intende per “rischio” e quale sia la definizione di “attività sportiva” per un bambino così piccolo. Circa l’opportunità di tale ABOLIZIONE occorrerà verificare cosa avverrà qualora dovesse verificarsi il decesso di un bambino in età prescolare nel corso di attività fisica organizzata da ASD/SSD in ambito CONI/EPS/FSN/DSA.

Ma UNA VITA VALE PIU' DI 35 EURO DEL COSTO DELL'ELETTROCARDIOGRAMMA E DEL CERTIFICATO.

 

FAQ:

1) LE AUTOCERTIFICAZIONI HANNO VALORE?   Assolutamente NO.

Si può AUTOCERTIFICARE UNO STATO PERSONALE e NON UNO STATO DI SALUTE.

 

2) Le LIBERATORIE hanno valore in campo di certificazione medica? Assolutamente NO

Ad esempio hanno validità i documenti creati dagli organizzatori di manifestazioni sportive o da PRESIDENTI di ASD con lo scopo di declinare qualsiasi responsabilità nel caso in cui soci, partecipanti o terzi dovessero subire dei danni nel corso dello svolgersi dalla manifestazione o della pratica dell’attività sportiva  (es. infortuni)?    In realtà non esiste una legge che vieti la creazione di tali documenti; Ma:

ART. 5 codice civile : “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica”; 

ART. 1229 codice civile: “E’ nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”.

Quindi non è possibile tutelarsi a priori con una semplice dichiarazione firmata dai partecipanti (o dai SOCI o dai TESSERATI) per eventuali atti dolosi o danni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione stessa, oppure durante la pratica di attività sportiva proprio perché nemmeno la stessa persona fisica può disporre di “beni indisponibili” come il proprio corpo e la sua relativa incolumità.

 

 


OBBLIGO DEFIBRILLATORI

 

Il defibrillatore semiautomatico DAE è uno strumento salvavita diventato obbligatorio per molte realtà. Con la legge del 3 aprile 2001, n. 120, l’Italia ha regolamentato l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici DAE in Italia. La legge, infatti, afferma che: “È consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.” 

L'art. 7, comma 11, del decreto-legge 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 189/2012, prevede che, al fine di salvaguardare la  salute  dei  cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della salute, con decreto adottato  di  concerto  con  il Ministro  delegato  al  turismo  ed  allo  sport,  disponga  garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche‘ linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui  praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive  sia professionistiche    sia    dilettantistiche,    di    defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita; 

Da ciò è derivato Il DECRETO del Ministero della Salute 24 aprile 2013  (DECRETO BALDUZZI) Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. (GU Serie Generale n.169 del 20-07-2013), il quale prevedeva che:

• Salvo un diverso termine previsto dalle leggi regionali, entro il 1° gennaio 2016 le ASD/SSD avrebbero dovuto dotarsi di defibrillatore semiautomatico, ad eccezione degli enti che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili. La definizione esemplificativa delle ASD esonerate da un simile obbligo mediante il riferimento agli "sport assimilabili” può essere foriera di dubbi per gli interpreti, considerata la difficoltà di delineare un simile concetto. 

• Le ASD/SSD hanno l’obbligo di curarne la manutenzione; 

• Le società, che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, di associarsi ai fini dell'attuazione di tale obbligo;

• Gli enti obbligati a dotarsi di defibrillatore sono invero tenuti anche a garantire la presenza di personale adeguatamente formato all'utilizzo del dispositivo;

• L'individuazione dei soggetti da formare verterà prevalentemente su coloro che "per disponibilità, presenza temporale nell'impianto stesso e presunta attitudine appaiono più idonei a svolgere il compito di «first responder»

• Il numero di persone da formare «è dipendente dal luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente. In ogni caso si ritiene che “per ogni DAE venga formato un numero sufficiente di persone”.

• In merito alla formazione, è opportuno ricordare che per il personale formato deve essere assicurata l'attività di retraining ogni due anni.

• Le società singole o associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell’impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione. 

• L’autorizzazione all’utilizzo del DAE è nominativa e viene rilasciata dalla struttura del sistema 118 identificata dalla Regione o PA (provincia autonoma) al termine di un corso di formazione. La Regione può delegare ai soggetti/enti riconosciuti e/o autorizzati che hanno svolto il corso il rilascio delle autorizzazioni alle persone formate. Presso le strutture del sistema 118 identificate dalla Regione e PA è mantenuto un registro dei nominativi delle persone in possesso dell’autorizzazione all’impiego del DAE.

• L’autorizzazione all’utilizzo del DAE ha validità su tutto il territorio nazionale. Ferma restando l’esigenza di pianificare un retraining ogni due anni delle manovre di RCP, l’autorizzazione all’uso del DAE rilasciata a personale non sanitario, intesa come atto che legittima il soggetto ad impiegare il defibrillatore ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n.120, ha durata illimitata. 

• I soggetti/enti formatori, durante i corsi, informano che è obbligo del soggetto detentore di un DAE comunicare alla struttura regionale individuata allo scopo nei termini e con le modalità stabilite, il possesso del dispositivo e il luogo dove esso è posizionato. Le informazioni relative alla dislocazione dei DAE sul territorio regionale vengono messe a disposizione delle Centrali Operative 118 di riferimento ai fini della loro geo localizzazione, sia per facilitare la tempestività di intervento sul luogo dell’evento in caso di segnalazione di utilizzo del dispositivo, sia per il monitoraggio delle attività di defibrillazione.

Quali sanzioni per chi non è in regola?

L’art. 589 del codice penale prevede che “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.” (OMICIDIO COLPOSO) I responsabili così individuati risponderebbero anche del risarcimento del danno in sede civile con tutti i beni di loro proprietà, senza parlare delle implicazioni morali dell’aver contribuito alla verificazione di un tale disastroso evento.

PROROGHE AL TERMINE DEL 01/01/2016

1° PROROGA: Con il DECRETO 11 gennaio 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.13 del 18/1/2016) viene modificato il Decreto Balduzzi: all'articolo 5, comma 5, le parole "30 mesi" sono sostituite dalle seguenti: «36 mesi» (01 luglio 2016).

2° PROROGA: Con il DECRETO MINISTERO SALUTE del 19 LUGLIO 2016, all'articolo 5, comma 5, le parole "36 mesi" sono sostituite dalle seguenti: «40 MESI e 10 GIORNI» (11 novembre 2016).

SOSPENSIONE: Con il D.L. 189/2016 ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"), art. 48, comma 18  ha SOSPESO L'OBBLIGO DEFIBRILLATORI al 1 Gennaio 2017, PER I COMUNI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, LA NOTA ESPLICATIVA del MINISTERO DELLA SALUTE del 15 NOVEMBRE 2016 HA CHIARITO CHE LA SOSPENSIONE di cui al D.L. 189/206 PRODUCE EFFETTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE; PERTANTO sarebbe dovuto scattare OBBLIGO D.A.E., PER TUTTI,  DAL 1 GENNAIO 2017. Ma in fase di conversione (avvenuta con l. 15 dicembre 2016, n. 229), l'art. 48, c. 18, è stato modificato: "le parole: «fino alla data del 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 30 giugno 2017»". 

Arriviamo quindi al Decreto del Ministero della Salute  26/6/2017: Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche. (17A04597) (GU Serie Generale n.149 del 28-06-2017)

Il DECRETO si limita a richiamare e quindi CONFERMARE il Decreto Balduzzi e norme collegate, integrandoli con la disciplina di alcune situazioni particolari e quindi risolvendo almeno una parte delle questioni che le norme precedenti lasciavano irrisolte. Col Decreto ci si propone di ”precisare e integrare” tali linee guida, con riferimento a:

• “modalità di assolvimento dell'onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico”

• “obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all'utilizzo dello stesso nel corso delle gare”

• “attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportive”

Quindi il DECRETO affronta situazioni particolari, per le quali detta specifiche disposizioni (da intendersi quindi “normativa speciale”, e quindi prevalente, rispetto alle regole generali dei decreti già emanati) per cui il  Decreto Balduzzi e norme collegate restano pienamente in vigore, salvo per la casistica disciplinata dal Decreto, per la quale esso detta disposizioni specifiche.

L’art. 1 del Decreto stabilisce che: L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici … si intende assolto da parte delle ASD/SSD … alle seguenti condizioni:  

a) Qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo  2  del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996  e  avente  carattere permanente, che sia  dotato  di  defibrillatore  semiautomatico  o  a tecnologia  piu'  avanzata;  

b) Qualora sia  presente  una  persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle FSN e  delle DSA, durante lo  svolgimento  di  attivita‘ sportive  con  modalita'  competitive  ed  attivita'  agonistiche  diprestazione disciplinate dagli EPS,  nonche‘ durante le gare organizzate da altre societa' dilettantistiche. 

Vediamo la definizione di IMPIANTO SPORTIVO ex art. 2 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 (GU n.085 Suppl.Ord. del 11.4.96) “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” 

Impianto sportivo: Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L'impianto sportivo comprende:

a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;

b) la zona spettatori;

c) eventuali spazi e servizi accessori;

d) eventuali spazi e servizi di supporto.

Impianto sportivo all'aperto: Impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto. Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto.

Impianto sportivo al chiuso: Tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia degli impianti all'aperto. 

Cosa significa “avente carattere permanente”? Significa che non si applica a impianti installati temporaneamente, quali campi gara coperti allestiti per tornei o manifestazioni specifiche? 

L’allegato E, punto 4.2, al decreto Balduzzi pone un ulteriore obbligo a carico della società o associazione sportiva: “La presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti”. È evidente che tale obbligo permane anche se il defibrillatore non è suo ma in dotazione all’impianto. Ma non viene contemplata l’ipotesi che all’evento sportivo partecipino più di una associazione o società. Esso infatti si occupa del caso di più associazioni che condividono l’utilizzo di un impianto, ma non di quello nel quale più associazioni partecipino al medesimo evento, caso classico: una gara o un torneo. Nel silenzio della norma, una interpretazione prudenziale voleva che alle gare ciascuna associazione partecipante portasse il proprio defibrillatore e il proprio operatore formato. Non era infatti scritto da alcuna parte che la squadra in trasferta fosse esonerata da responsabilità in caso di incidente e assenza di defibrillatore o operatore sul terreno di gara.

Invece l’art. 1 del Decreto 26/06/2017 stabilisce che:

Pertanto, in caso e nel solo caso di:

1. GARE inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali

2. GARE inserite nei calendari delle discipline sportive associate

3. ATTIVITA’ sportive con modalità competitive disciplinate dagli enti di promozione sportiva

4. ATTIVITA’ agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportive

5. GARE organizzate da altre società dilettantistiche

L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici … si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche … alle seguenti condizioni: … è sufficiente la presenza di un addetto formato per rispettare gli obblighi di legge (oltre, ovviamente, alla presenza del defibrillatore a norma e in regola).

L’art. 2 del Decreto 26/06/2017 stabilisce: Obblighi   

Comma 1.  Nel caso di cui all'articolo 1, ASD/SSD hanno l'obbligo  di   accertare,   prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti  all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno  dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento  dello  stesso, nel rispetto delle  modalita'  indicate  dalle  linee  guida  di  cui all'allegato E del decreto Ministeriale 24 aprile 2013. 

Comma 2. Nel caso di cui all'art. 1, ASD/SSD che utilizzano l'impianto sportivo  devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia  presente  la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti  dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministeriale 24/04/2013. 

Ma, nella pratica, come la ASD/SSD può/deve controllare che l’impianto sia dotato del defibrillatore, che esso sia conforme alla normativa UE, che sia funzionante e correttamente manutenuto, che sia adeguatamente segnalato, che l’addetto sia adeguatamente formato, che abbia assolto agli obblighi di retraining biennale, che sia presente e rimanga nell’impianto fino al termine della manifestazione, e così via? E come la ASD/SSD può dimostrare di aver effettuato tutti i controlli necessari, e che gli stessi abbiano avuto esito positivo?

Art. 3 del Decreto 26/06/2017  Inadempimento dell'obbligo 

 1. La mancanza del defibrillatore  semiautomatico  o  a  tecnologia piu' avanzata determina l'impossibilitaà di svolgere le attività  di cui all'articolo 1.     Quindi, se non c’è il defibrillatore non si possono disputare le gare. Dubbi: Quali le conseguenze se viene violata? E, soprattutto, a chi compete farla rispettare? E cosa accade in sede federale? Chi si può/deve opporsi allo svolgimento della gara? La squadra ospite? Gli arbitri? I giudici o gli ufficiali di campo? I giudici o gli ufficiali di campo su segnalazione di una delle squadre partecipanti, uniche che allo stato hanno la competenze per fare i controlli? il risultato della gara eventualmente disputata non può essere omologato?

Attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi: Uno dei principali dubbi emersi in sede di interpretazione e applicazione del Decreto Balduzzi riguardava l’obbligo di garantire la presenza di defibrillatore e addetti formati nel caso di manifestazioni all’aperto.  Infatti il Decreto Balduzzi:

- non prevede alcuna esclusione per tale tipologia di eventi facendo più volte riferimento all’utilizzo di impianti sportivi, senza circoscrivere la necessità del defibrillatore solo all’attività svolta all’interno di essi;

- nell’allegato E, al punto 4.2 stabilisce chiaramente che “La presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore” e quindi, evidentemente, anche del defibrillatore “deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti”.

Dall’altro, l’applicazione della normativa a gran parte degli eventi all’aperto risulterebbe di fatto impossibile: come garantire un defibrillatore e un addetto a distanza ragionevole dal verificarsi di un evento che ne richieda l’utilizzo, in una gran fondo di podismo o ciclismo, con i partecipanti diluiti lungo qualche decina di chilometri di percorso?

Sul tema interviene Art. 4 del Decreto 26/06/2017 Attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e  attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi (sia coperti che scoperti): 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle GARE   organizzate   dalle   ASD/SSD: 

a) relative alle  attività  sportive   di   cui all'articolo 5, comma 3 del  decreto  Ministeriale  24/04/2013 (attività sportive con ridotto  impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce  in  volo),  biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport  di  tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili), nonchè a  quelle  a  ridotto  impegno  cardiocircolatorio, dell'allegato A al presente decreto (STILATO in base alla delibera CONI 1569 – Discipline Riconosciute ai Fini dell’Iscrizione al REGISTRO CONI);  

b) al di fuori  degli  impianti sportivi.

 

 

La Circolare CONI del 4/07/2017

Essa NON fornisce alcuna informazione aggiuntiva, chiarimento o istruzioni rispetto al testo del Decreto 26/06/2016, del quale si limita a ripetere pedissequamente alcuni passaggi (specificando però che l’art. 4 si riferisce a GARE “al di fuori di impianti sportivi COPERTI o ALL’APERTO)

Inoltre la circolare non fa menzione delle premesse del Decreto 26/06/2017, con RISCHIO che i destinatari comprendano che sia sufficiente il rispetto delle 2 condizioni previste per adempiere agli obblighi di legge sul defibrillatore, che invece sono più ampi rispetto all’ambito affrontato dal Decreto.

Il CONI, avvalendosi della qualifica di unico ente certificatore dell'attività sportiva dilettantistica, ha elencato (delibere n. 1566 del 20 dicembre 2016; n. 1568 del 14 febbraio 2017; n. 1569 del 10 maggio 2017) le discipline considerate attività sportive il cui svolgimento permette l'iscrizione al Registro CONI delle ASD/SSD. Il fatto che il decreto Balduzzi (e le norme di attuazione) si rivolga alle ASD/SSD impone una lettura del medesimo in combinato con le DELIBERE CONI. Pertanto parrebbe che:

 Alla luce della regolamentazione nazionale, i doveri in materia di defibrillatori (esistenza e manutenzione del dispositivo, nonché presenza di personale formato) siano posti a carico dei sodalizi che praticano le discipline sportive riconosciute come tali dal CONI. 

 Anche laddove lo svolgimento di attività riconosciute come sportive dal CONI si affianchi ad altre non comprese nell'elenco, il sodalizio sia tenuto al rispetto del Decreto Balduzzi.

 I sodalizi praticanti esclusivamente attività non comprese nella lista predisposta dal CONI siano esonerati dal rispetto della citata normativa; 

E’ bene però ricordare che l'obbligo di dotarsi del dispositivo salvavita può essere imposto anche dalla normativa regionale. Si raccomanda pertanto ai sodalizi sportivi di compiere un'attenta verifica delle norme emanate dalla Regione di appartenenza in materia di sport. Un simile controllo è necessario anche al fine di accertare l'eventuale sussistenza di ulteriori obblighi relativi alla tutela sanitaria. Es. se anche la richiesta di certificazione medica relativa alla pratica non agonistica è posta a carico esclusivamente delle SSD/ASD (in base al citato Decreto Balduzzi), non può escludersi che la normativa regionale imponga il medesimo onere anche ai sodalizi non affiliati, tale è, tra l'altro, il caso della Regione Marche. Quindi, gli enti sottratti agli obblighi inerenti la tutela sanitaria degli atleti ai sensi del Decreto Balduzzi e delle relative disposizioni di attuazione, in combinato disposto con le delibere CONI, potrebbero essere tenuti ad analoghi adempimenti ai sensi della disciplina emanata dalla Regione di appartenenza.

Sul tema della tutela sanitaria degli sportivi dilettanti è stata emessa nota esplicativa del 1° febbraio 2018 dal Ministero della salute in considerazione delle numerose richieste di chiarimento ad esso giunte: Circa l’obbligo di formazione del personale abilitato all’utilizzo del dispositivo salvavita, è stato ribadito l’obbligo di retraining ogni due anni, in linea con le disposizioni contenute nel decreto Balduzzi. Sul punto avevano suscitato qualche incertezza le statuizioni di cui all'Accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015, che attribuiscono durata illimitata all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario (fermo restando l'esigenza di pianificare un retraining periodico delle manovre di rianimazione cardio polmonare); Quindi il soggetto «LAICO» deve aggiornarsi necessariamente sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, di aggiornamento delle manovre da effettuare. La NOTA, da ultimo, raccomanda la formazione al primo soccorso sportivo, poiché ogni sport ha rischi specifici che non sono solo quelli CARDIOVASCOLARI.